1. È istituito nel territorio del comune di Carrara e della comunità montana della Lunigiana il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana, allo scopo di mantenere viva la memoria delle stragi nazifasciste che si svolsero in tale territorio e in altre parti d'Italia e d'Europa durante la seconda guerra mondiale e di contribuire al consolidarsi di una cultura di pace e di rispetto volta al ripudio di ogni forma di guerra e di violenza.
2. Il territorio del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana comprende tutte le località dove si sono svolti eccidi. Alla definizione dei confini del territorio provvedono il comune di Carrara e la comunità montana della Lunigiana, sentite le associazioni locali la cui ragione sociale prevede la difesa, la diffusione e la valorizzazione dei valori della Resistenza, nonché la promozione di studi ad essi relativi, e le associazioni locali la cui ragione sociale prevede la diffusione e la valorizzazione della cultura della pace.
1. Il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana promuove e organizza manifestazioni, nonché promuove e pubblica studi e documentazioni sui temi della memoria dell'occupazione nazista, della pace e del disarmo.
2. Il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana
1. La gestione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana è affidata a un collegio di gestione composto da undici membri scelti tra i rappresentanti del comune, della provincia e della regione, i rappresentanti delle associazioni della Resistenza, locali e nazionali, nonché studiosi e rappresentanti del mondo della cultura. Presiede il collegio un presidente nominato dai sindaci dei comuni interessati.
2. Il collegio di cui al comma 1 definisce le modalità di gestione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana e delle relative strutture, redigendo un progetto in conformità ai piani regolatori generali delle diverse località coinvolte e alle norme urbanistiche vigenti.
3. Il collegio di gestione collabora con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della difesa.
4. Il collegio di gestione è autorizzato ad assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività e dei compiti del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana.
5. Ai fini di cui al comma 4 il collegio di gestione può utilizzare personale comandato o posto in mobilità proveniente da altre amministrazioni pubbliche.
1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche,