PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana).

      1. È istituito nel territorio del comune di Carrara e della comunità montana della Lunigiana il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana, allo scopo di mantenere viva la memoria delle stragi nazifasciste che si svolsero in tale territorio e in altre parti d'Italia e d'Europa durante la seconda guerra mondiale e di contribuire al consolidarsi di una cultura di pace e di rispetto volta al ripudio di ogni forma di guerra e di violenza.

      2. Il territorio del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana comprende tutte le località dove si sono svolti eccidi. Alla definizione dei confini del territorio provvedono il comune di Carrara e la comunità montana della Lunigiana, sentite le associazioni locali la cui ragione sociale prevede la difesa, la diffusione e la valorizzazione dei valori della Resistenza, nonché la promozione di studi ad essi relativi, e le associazioni locali la cui ragione sociale prevede la diffusione e la valorizzazione della cultura della pace.

Art. 2.
(Compiti e funzioni).

      1. Il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana promuove e organizza manifestazioni, nonché promuove e pubblica studi e documentazioni sui temi della memoria dell'occupazione nazista, della pace e del disarmo.

      2. Il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana

 

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prevede l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per pubblicazioni, ricerche inedite e opere di persone o di enti che contribuiscono a promuovere la pace, il disarmo e la collaborazione internazionali.

Art. 3.
(Organi di gestione).

      1. La gestione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana è affidata a un collegio di gestione composto da undici membri scelti tra i rappresentanti del comune, della provincia e della regione, i rappresentanti delle associazioni della Resistenza, locali e nazionali, nonché studiosi e rappresentanti del mondo della cultura. Presiede il collegio un presidente nominato dai sindaci dei comuni interessati.
      2. Il collegio di cui al comma 1 definisce le modalità di gestione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana e delle relative strutture, redigendo un progetto in conformità ai piani regolatori generali delle diverse località coinvolte e alle norme urbanistiche vigenti.
      3. Il collegio di gestione collabora con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della difesa.
      4. Il collegio di gestione è autorizzato ad assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività e dei compiti del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana.
      5. Ai fini di cui al comma 4 il collegio di gestione può utilizzare personale comandato o posto in mobilità proveniente da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 4.
(Norme finanziarie).

      1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche,

 

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nonché per l'acquisto del terreno sede della struttura, è autorizzato uno stanziamento di 300.000 euro in favore del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      2. Per le spese di funzionamento del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana è autorizzato uno stanziamento annuale di 50.000 euro.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 350.000 euro annui, si provvede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.